Uno dei principali benefici offerti dalla mediazione è la possibilità di gestire autonomamente il processo di risoluzione della controversia, mantenendone il controllo.
La procedura di mediazione è avviata nei tempi concordati tra le parti e l’organismo, e non può durare complessivamente oltre 3 mesi, salvo espressa deroga delle parti e\o per necessità tecniche per la definizione della procedura.
Peraltro la possibilità di considerarsi avverata la condizione di procedibilità qualora le parti decidano al primo incontro di porre termine al tentativo con un mancato accordo, di fatto riduce notevolmente la durata della procedura.

Di pari passo con il contenimento dei tempi va anche quello dei costi.
Poiché gli incontri di mediazione vengono fissati per periodi di tempo predefiniti, e le indennità complessive sono predeterminate (e sottoposte per legge a controllo ministeriale), i costi della procedura sono certi e prevedibili, dato che le indennità complessive sono predeterminate e sottoposte per legge (art.32 D.M 150/2023) a controllo ministeriale e riportati nella tabella riepilogativa dell’Organismo di mediazione, unitamente alle spese di avvio, di segreteria e anticipazioni.

Le parti assieme ai loro legali, e non il mediatore, stabiliscono i contenuti dell’accordo. Diversamente dal processo e dall’arbitrato, pertanto, non vi è il rischio di una decisione avversa.

Altro vantaggio straordinario della mediazione è senz’altro il carattere riservato e confidenziale dell’intera procedura, come previsto anche per legge.
Sia le parti, sia il terzo neutrale sono tenuti a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura.
Allo stesso modo, il mediatore non potrà svelare a una parte le informazioni ottenute confidenzialmente dall’altra durante gli incontri separati, a meno che non sia stato altrimenti pattuito.
Il mediatore e chiunque opera all’interno del organismo di mediazione è tenuto all’obbligo della riservatezza e non può essere chiamato a testimoniare.
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale.
Il mediatore non può essere tenuto ad esporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione.

Le parti possono porre termine alla mediazione in qualsiasi momento, e ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie.

Il verbale con cui viene accertata l’usucapione, con la modifica dell’art.2643 c.c. che prevede, al punto 12-bis, che “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”, è trascrivibile presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, previa l’autentica delle firme da parte di un Notaio.
Il verbale di mediazione che accerta l’usucapione deve essere sottoscritto dalle parti personalmente, dagli avvocati e dal mediatore.
Il Mediatore informa le parti sia sul procedimento di mediazione in generale sia nello specifico in materia di usucapione e sottoscriverà l’accordo.
Gli avvocati attestano che l’accordo non sia contrario a norme imperative o all’ordine pubblico, cioè che non contenga pattuizioni contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento, e lo sottoscrivono.
Il Notaio verifica il contenuto formale del verbale di mediazione e cioè le modalità tecniche e redazionali più idonee per la fattispecie specifica, autentica le firme e provvede alla sua trascrizione.
Nei casi in cui oggetto della mediazione siano beni immobiliari: usucapione, divisione, e\o beni soggetti a trascrizione, prevede la fissazione e lo svolgimento della sessione conclusiva direttamente con la presenza del Notaio, scelto dalle parti o messo a disposizione dall’Organismo, con il quale viene preventivamente verificato il contenuto del verbale conclusivo di mediazione che dovrà essere allegato all’atto notarile con l’autentica delle firme senza la necessità di ulteriori incombenze alle parti.